1 Settembre 2015
Inizia la Scuola post riforma: cosa cambia e cosa no.
Più fondi pubblici agli istituti, più autonomia ai dirigenti, sì ai finanziamenti privati; si dà il via ai registri online delle imprese per l’alternanza scuola lavoro
di Miriam Iantaffi
L’Istituzione scolastica deve presentare una programmazione triennale dell’offerta formativa, comprendente materie curriculari ed extracurriculari, ovvero anche sportive e artistiche. Il dirigente scolastico può amministrare autonomamente il patrimonio a disposizione dell’Istituto e ha la facoltà di apportare modifiche anche alla tabella oraria delle lezioni. In base alla nuova legge, la 107 del 13 Luglio 2015, l’Istituto scolastico può avvalersi, oltre che dei fondi pubblici, anche di finanziamenti privati. L’articolo 25 stabilisce che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, dev’essere incrementato di 123,9 milioni di euro nell'anno 2016 e di 126 milioni di euro annui dal 2017 al 2021. L’articolo 26 stabilisce che i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica devono essere incrementati di 7 milioni di euro l’anno, dal 2015 al 2022. Per quanto concerne l’offerta formativa delle scuole superiori, i dirigenti devono introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Dall'anno scolastico 2015/2016, dev’essere istituito il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il registro nasce d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico. Sarà online un’area aperta e consultabile gratuitamente, per rendere visibili imprese ed enti pubblici e privati disponibili a svolgere periodi d’alternanza. Per ciascuna impresa o ente, il registro dovrà dichiarare il numero massimo di studenti ammissibili. L'alternanza scuola-lavoro, in realtà, esiste già da tempo. Si rivolge a studenti di liceo o istituti professionali che abbiano compiuto i 15 anni ed è regolamentata dal decreto legislativo n. 77/2005, attuativo dell'art. 4 della legge n. 53/2003 di riforma del sistema scolastico. La novità in proposito è pertanto l’istituzione del registro online. In nessun punto delle leggi, né quella del 2003, nè quella del 2015, è indicato invece un salario orario minimo garantito agli studenti che svolgono attività formativa e lavorativa presso le imprese. In tale ambito, la Riforma della Scuola è strettamente legata a una Riforma del Lavoro.
ARTICOLI CORRELATI
Perché in Italia i ragazzi lavorano gratis
L’Italia aspetta l’introduzione del salario orario minimo